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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme

Domande Frequenti

Domande frequenti

Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.

Sono vittima di violenza di genere o di maltrattamenti, a chi posso rivolgermi?

Puoi telefonare al 112 oppure recarti presso i Servizi Sociali territoriali o i Centri Anti-violenza, oppure puoi chiamare il numero 1522 (numero Anti Violenza e Stalking).

Esiste una App per segnalare violenze?

YouPol è l'app realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, viene estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche, può essere scaricata da: 

App Store per dispositivi iOS

Google Play per dispositivi Android

L'app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.
È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il NUE e dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della Questura.

Suggerimenti per utilizzare al meglio l’applicazione:

descrivere l'episodio in modo dettagliato, indicando il luogo, l'orario e le persone coinvolte;

se possibile, inviare un video, un audio, un'immagine o un testo che descrivano l'episodio;

se si effettua la segnalazione in forma anonima, è importante fornire informazioni che possano aiutare la Polizia a identificare l'episodio.

Nei casi più urgenti, sempre tramite un pulsante dell’app, è possibile chiamare direttamente il NUE 112 o, dove non presente, il 113 della Questura,

Vorrei fare una denuncia, a chi posso rivolgermi?

La denuncia è l'atto giuridico formale attraverso cui il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità la commissione di un reato, a patto che sia perseguibile d’ufficio.

Per sporgere denuncia è necessario recarsi presso un Commissariato, una Questura, un Comando Carabinieri o ci si puo' rivolgere ad un Avvocato. 

Puo' essere anche formulata personalmente e presentata direttamente in Procura della Repubblica depositanto l'atto presso lo Sportello. L'atto dovrà essere firmato alla presenza del Funzionario presentando un documento di identità.

Cos'è il Gratuito Patrocinio e come posso accedervi?

Al fine di essere rappresentato in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Chi può essere ammesso?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (Decreto del Ministero della Giustizia 23.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani;

- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

- l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;

- colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

- nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;

- se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si presenta la domanda?

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

- alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari

- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva

- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Fai dunque riferimento alle cancellerie di quell'ufficio. 

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

- la richiesta di ammissione al patrocinio

- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare

- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)

- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda?

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

- può dichiarare l'istanza inammissibile

- può accogliere l'istanza

- può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza?

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata?

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Cos'è il Codice Rosso?

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.

Cosa significa "persona offesa" (P.O.) ?

La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.

Chi rappresenta lo Stato nel processo penale?

Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Certificato del casellario giudiziale

L’interessato deve motivare la richiesta del certificato penale?

No. Deve, però, precisare l’uso a cui è destinato il certificato quando - nei casi previsti dalla legge - ne richiede il rilascio gratuito.

Quando il rilascio del certificato è gratuito?

Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).

Nel certificato penale rilasciato all’interessato risultano tutte le iscrizioni in materia penale esistenti nel casellario giudiziale?

No. Vi sono delle eccezioni, previste dall’art. 25 del Testo unico n. 313/2002. Non risultano, ad esempio:

- le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, purché questo beneficio non sia stato revocato;

- le condanne pronunciate dal giudice di pace;

- le condanne pronunciate da altro giudice per i reati di competenza del giudice di pace;

- le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;

- le condanne per reati estinti.

Poiché dal certificato penale richiesto dall’interessato non risultano tutte le iscrizioni riguardanti lo stesso, come può questi verificare la correttezza di tutte le iscrizioni a suo carico?

Attraverso lo strumento della “visura a richiesta degli interessati”. La visura è uno strumento introdotto dal T.U. n. 313/2002.

Se dal certificato penale o dalla visura risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare l’interessato?

Può rivolgersi al tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario.

Certificato del casellario giudiziale richiesta dal datore di lavoro

Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002.

L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?

Si.

Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?

Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

Certificato dei carichi pendenti

L’interessato deve motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti?

No. Deve, però, precisare l’uso a cui è destinato il certificato quando, nei casi previsti dalla legge, ne richiede il rilascio gratuito.

Quando il rilascio del certificato è gratuito?

Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).

Nel certificato dei carichi pendenti rilasciato all’interessato risultano tutti i procedimenti penali per i quali è stata assunta la qualità di imputato?

L’art. 27 del T.U. del Casellario prevede che nel certificato nazionale dei carichi pendenti non risultino alcune iscrizioni, quali, ad esempio, quelle relative a sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ai provvedimenti emessi dal Giudice di pace, alle condanne per contravvenzioni punibili con l’ammenda, ecc.

Nel certificato dei carichi pendenti risultano tutti i procedimenti penali in corso nei confronti di un soggetto su tutto il territorio nazionale?

No, risultano soltanto quelli in corso dinanzi al tribunale a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione. Se l’interessato desidera conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, dovrà presentare la richiesta del certificato a tutte le Procure della Repubblica interessate (il certificato nazionale sarà realizzato a seguito dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, prevista per il 2014).

Se dal certificato dei carichi pendenti risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare la persona interessata?

Può rivolgersi al Tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati dei carichi pendenti.

Se l’interessato è nato all’estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dei carichi pendenti?

Il Tribunale di Roma.

Può il pubblico ministero o il difensore dell’imputato richiedere il rilascio di un certificato dei carichi pendenti relativo alla persona offesa o al testimone?

Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti.

I diritti di cancelleria necessari per il rilascio del certificato dei carichi pendenti possono essere corrisposti in danaro?

No, in nessun caso. Gli importi previsti per diritti di cancelleria sono corrisposti mediante l’uso di comuni marche da bollo. Tali marche vengono apposte sulla domanda, mentre sul certificato l’ufficio provvede ad attestare l’avvenuto pagamento.

Come si richiede il certificato dei carichi pendenti dall’estero?

Il cittadino italiano o straniero residente all'estero può indirizzare la richiesta a qualunque ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica.

La domanda, in carta semplice, deve contenere l'indicazione:

- delle generalità dell'interessato, vale a dire della persona a cui si riferisce il certificato (si raccomanda di precisare in stampatello quale sia il nome e quale il cognome, e il luogo (città/località e stato estero) e data di nascita);

- l’indirizzo presso il quale spedire il certificato richiesto;

- quando è richiesto il rilascio gratuito del certificato (adozione, controversie di lavoro, ammissione al gratuito patrocinio, riparazione dell'errore giudiziario) o il rilascio con esenzione dal pagamento della marca da bollo (atti, documenti e istanze delle ONLUS, borse di studio), l’uso a cui è destinato il certificato che provi il diritto all’esenzione.

La domanda deve essere firmata dalla persona a cui si riferisce il certificato e deve specificare quale certificato è richiesto (certificato del casellario giudiziale o quello dei carichi pendenti).

Il certificato è rilasciato in lingua italiana e, se rilasciato dall’ufficio del casellario di Bolzano, in lingua tedesca.

Il costo del rilascio del certificato è di € 19,92 (di cui € 16 per marca da bollo e € 3,92 per diritti di certificato) per ciascun certificato richiesto.

Nel caso in cui il certificato è esente da bollo si dovrà versare soltanto l’importo di € 3,92 per i diritti di certificato.

Inoltre, dovranno essere pagate le spese di affrancatura per la spedizione del certificato. Per la spedizione con posta ordinaria il costo verso i Paesi europei è di € 1,15, verso i Paesi extraeuropei € 2,40 e verso l'Oceania € 3,10.

Poiché le modalità di pagamento (es. assegno bancario internazionale, vaglia postale o eurogiro, ecc.) dell’importo dovuto per il certificato richiesto e per le relative spese di spedizione sono diverse a seconda del Paese da cui è richiesto il certificato e delle convenzioni in materia è necessario informarsi presso l'ufficio del casellario giudiziale a cui si invia la richiesta per sapere secondo quale modalità effettuare il pagamento.

Non inviare denaro

Alla domanda vanno allegate:

- la copia di un documento di identità valido (es. passaporto, patente internazionale di guida) dell’interessato

- la prova del pagamento dell’importo complessivo per i bolli, i diritti e le spese per la spedizione del certificato

- la busta già compilata con l’indirizzo dell’interessato, per la spedizione del certificato richiesto, senza francobolli.

Può il datore di lavoro privato chiedermi di esibire il certificato dei carichi pendenti in sede di assunzione?

Il datore di lavoro privato può chiedere l’esibizione del certificato del carico pendente solo se previsto dal contratto o da una norma di legge. La sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 luglio 2018, n. 19012 ha precisato l’illegittimità di tale pretesa se il CCNL prevede invece – ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore – solo la produzione del certificato penale, dichiarando errato l’attribuire all’espressione “certificato penale”, un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni, che andrebbe ad estendere il recinto di documenti richiedibili.

Inoltre l’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi […] su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore’) giustifica che in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso, ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d’innocenza”.

Infine l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha precisato (da ultimo, Provv. Garante del 22 maggio 2018, n° 314) che il datore di lavoro può richiedere tali certificati solo ove sussista ”un’idonea base giuridica (legislativa o regolamentare), valutando se “risultano applicabili al caso concreto disposizioni dell’ordinamento che prevedano il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti in relazione alle attività svolte dalla società (analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore per determinate attività; v. ad es.: articolo 25-bis, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 in relazione allo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori; articolo 76, d. lgs. 7.9.2005, n. 209 e succ. mod. e D.M. 11.11.2011, n. 220 con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione; D.M. 29.7.2015, articolo 2, comma 4, con riferimento ai dipendenti del titolare di un’autorizzazione generale nel settore postale)

Domande più frequenti

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